Garantire che qualsiasi mandato di rappresentante autorizzato copra i compiti minimi di legge
- Si applica a
- Manufacturer
- Citazioni fonti
- Art. 18(1)Art. 18(2)Art. 18(3)
- Classi di prodotto
- DefaultImportant — Class IImportant — Class IICritical
Linguaggio semplice
Se nominate un rappresentante autorizzato stabilito nell'UE, il mandato scritto deve conferirgli almeno tre poteri specifici: (1) accesso e custodia della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità per almeno 10 anni, (2) capacità di fornire alle autorità di vigilanza del mercato tutta la documentazione di conformità richiesta, e (3) autorità di cooperare alle misure correttive. Gli obblighi fondamentali di progettazione, sviluppo e produzione non possono essere delegati; rimangono al fabbricante.
Testo giuridico
L'articolo 18(1) prevede che un fabbricante possa, tramite mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
L'articolo 18(2) stabilisce cosa non può essere delegato:
Gli obblighi di cui all'articolo 13(1)-(11), all'articolo 13(12) primo comma e all'articolo 13(14) non fanno parte del mandato del rappresentante autorizzato.
L'articolo 18(3) richiede che il mandato consenta all'AR di svolgere almeno:
(a) tenere la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni o per la durata del periodo di assistenza, se più lunga;
(b) fornire all'autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto;
(c) cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in qualsiasi misura volta ad eliminare i rischi posti dal prodotto.