OBL-ART13-16Binding

Adottare misure correttive e cooperare con la vigilanza del mercato

Si applica a
Manufacturer
Citazioni fonti
Art. 13(17)Art. 13(18)
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Linguaggio semplice

Se si scopre che il prodotto non soddisfa i requisiti del CRA — anche dopo la vendita — è necessario agire immediatamente. Correggere il problema con un aggiornamento software, ritirarlo dalla vendita o richiamare le unità già vendute, a seconda del rischio. Se un'autorità di vigilanza del mercato richiede informazioni o il fascicolo tecnico, è obbligatorio cooperare pienamente e tempestivamente.

Testo giuridico

L'articolo 13, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2024/2847 richiede che i fabbricanti che hanno motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme al presente regolamento adottino immediatamente le misure correttive necessarie per:

  • rendere il prodotto conforme, oppure
  • ritirarlo dal mercato, oppure
  • richiamarlo

e ne informino le autorità di vigilanza del mercato e i distributori.

L'articolo 13, paragrafo 18, richiede che i fabbricanti forniscano alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in una lingua facilmente comprensibile da tali autorità.

Requisiti fondamentali

  1. Azione immediata — nessun ritardo una volta identificata la non conformità; la risposta deve essere proporzionata al livello di rischio
  2. Selezione della misura correttiva — scegliere la misura appropriata:
    • Aggiornamento software: per vulnerabilità o non conformità risolvibili tramite patch
    • Ritiro: cessare la commercializzazione del prodotto (vendite future)
    • Richiamo: per prodotti già nella filiera o presso gli utenti finali con rischio serio
  3. Notifica alle autorità — informare le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri interessati senza indebito ritardo
  4. Notifica ai distributori — informare i distributori a valle affinché cessino la vendita o trasmettano informazioni ai clienti
  5. Documentazione su richiesta — fornire fascicolo tecnico, registrazioni dei test e DoC UE alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta, entro i termini stabiliti dalle autorità

Obbligo di monitoraggio proattivo

Tale obbligo correttivo è attivato non solo dall'intervento delle autorità ma anche dalla conoscenza diretta del fabbricante — inclusi:

  • Risultati di test interni
  • Segnalazioni di vulnerabilità degli utenti
  • Divulgazioni CVE che interessano il prodotto
  • Dati di sorveglianza post-commercializzazione

Documentazione che potrebbe essere necessaria

  • Documentazione del processo di sorveglianza post-commercializzazione
  • Registrazioni delle azioni correttive (aggiornamenti emessi, ritiri, richiami)
  • Notifiche inviate alle autorità di vigilanza del mercato
  • Notifiche inviate ai distributori e agli utenti
  • Registrazioni della corrispondenza con le autorità di vigilanza del mercato
Adottare misure correttive e cooperare con la vigilanza del mercato — Hub Conformità CRA