Organismo notificato
Un organismo di valutazione della conformità indipendente e accreditato, designato da un'autorità di uno Stato membro e notificato alla Commissione europea per svolgere le procedure di valutazione della conformità di terza parte ai sensi del CRA. Gli organismi notificati valutano se i prodotti importanti e critici soddisfino i requisiti essenziali di cybersicurezza prima dell'apposizione della marcatura CE.
Citazioni fonti
Testo normativo
L'articolo 3(29) del Regolamento (UE) 2024/2847 definisce l'organismo notificato come:
«un organismo di valutazione della conformità che è stato notificato a norma dell'articolo 43 del presente regolamento».
Designazione e notifica
- Gli organismi notificati sono organismi nazionali — sono accreditati e designati dall'autorità di notifica di uno Stato membro e formalmente notificati alla Commissione
- La notifica avviene tramite la banca dati NANDO
- Un organismo notificato può essere designato per più categorie di prodotti
Requisiti per gli organismi notificati
- Indipendenza da fabbricanti, importatori e distributori
- Competenza — esperienza tecnica pertinente e personale qualificato
- Imparzialità — assenza di conflitti di interesse
Ruolo nella valutazione della conformità del CRA
| Procedura | Coinvolgimento dell'organismo notificato |
|---|---|
| Modulo A | Nessuno |
| Modulo B | Esamina la documentazione tecnica e prova un esemplare; rilascia il certificato di esame UE del tipo |
| Modulo C | Nessun coinvolgimento aggiuntivo |
| Modulo H | Verifica e approva il sistema di gestione della qualità |
| EUCC | Agisce come organismo di valutazione della conformità |