Organismo notificato

Un organismo di valutazione della conformità indipendente e accreditato, designato da un'autorità di uno Stato membro e notificato alla Commissione europea per svolgere le procedure di valutazione della conformità di terza parte ai sensi del CRA. Gli organismi notificati valutano se i prodotti importanti e critici soddisfino i requisiti essenziali di cybersicurezza prima dell'apposizione della marcatura CE.

Citazioni fonti

Testo normativo

L'articolo 3(29) del Regolamento (UE) 2024/2847 definisce l'organismo notificato come:

«un organismo di valutazione della conformità che è stato notificato a norma dell'articolo 43 del presente regolamento».

Designazione e notifica

  • Gli organismi notificati sono organismi nazionali — sono accreditati e designati dall'autorità di notifica di uno Stato membro e formalmente notificati alla Commissione
  • La notifica avviene tramite la banca dati NANDO
  • Un organismo notificato può essere designato per più categorie di prodotti

Requisiti per gli organismi notificati

  • Indipendenza da fabbricanti, importatori e distributori
  • Competenza — esperienza tecnica pertinente e personale qualificato
  • Imparzialità — assenza di conflitti di interesse

Ruolo nella valutazione della conformità del CRA

ProceduraCoinvolgimento dell'organismo notificato
Modulo ANessuno
Modulo BEsamina la documentazione tecnica e prova un esemplare; rilascia il certificato di esame UE del tipo
Modulo CNessun coinvolgimento aggiuntivo
Modulo HVerifica e approva il sistema di gestione della qualità
EUCCAgisce come organismo di valutazione della conformità
Organismo notificato — Hub Conformità CRA