Importatore
Una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'UE un prodotto con elementi digitali recante il nome o il marchio di una persona stabilita al di fuori dell'UE. Gli importatori sono responsabili della verifica della conformità prima dell'immissione in commercio e hanno obblighi propri ai sensi del CRA.
Citazioni fonti
Testo normativo
L'articolo 3(17) del Regolamento (UE) 2024/2847 definisce l'importatore come:
«qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto con elementi digitali recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione».
Obblighi dell'importatore (Art. 21)
Prima di immettere un prodotto in commercio, l'importatore deve verificare che:
- Il fabbricante abbia completato la valutazione della conformità applicabile
- Il prodotto rechi la marcatura CE corretta
- Il prodotto sia corredato della documentazione per l'utente richiesta
- Il fabbricante abbia predisposto un recapito per la divulgazione delle vulnerabilità
Riclassificazione come fabbricante
L'importatore diventa fabbricante se:
- Immette il prodotto in commercio con il proprio nome o marchio, oppure
- Apporta una modifica sostanziale al prodotto
Conservazione dei documenti
Gli importatori devono conservare una copia della DoC UE per almeno dieci anni e metterla a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato su richiesta.