Importatore

Una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'UE un prodotto con elementi digitali recante il nome o il marchio di una persona stabilita al di fuori dell'UE. Gli importatori sono responsabili della verifica della conformità prima dell'immissione in commercio e hanno obblighi propri ai sensi del CRA.

Citazioni fonti

Testo normativo

L'articolo 3(17) del Regolamento (UE) 2024/2847 definisce l'importatore come:

«qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto con elementi digitali recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione».

Obblighi dell'importatore (Art. 21)

Prima di immettere un prodotto in commercio, l'importatore deve verificare che:

  1. Il fabbricante abbia completato la valutazione della conformità applicabile
  2. Il prodotto rechi la marcatura CE corretta
  3. Il prodotto sia corredato della documentazione per l'utente richiesta
  4. Il fabbricante abbia predisposto un recapito per la divulgazione delle vulnerabilità

Riclassificazione come fabbricante

L'importatore diventa fabbricante se:

  • Immette il prodotto in commercio con il proprio nome o marchio, oppure
  • Apporta una modifica sostanziale al prodotto

Conservazione dei documenti

Gli importatori devono conservare una copia della DoC UE per almeno dieci anni e metterla a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato su richiesta.

Importatore — Hub Conformità CRA