Distributore
Una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto con elementi digitali sul mercato dell'UE. I distributori hanno obblighi meno gravosi dei fabbricanti, ma devono verificare che il prodotto rechi la marcatura CE e che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai propri obblighi.
Citazioni fonti
Testo normativo
L'articolo 3(19) del Regolamento (UE) 2024/2847 definisce il distributore come:
«qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto con elementi digitali sul mercato dell'Unione».
Obblighi del distributore (Art. 20)
Prima di mettere a disposizione un prodotto, il distributore deve verificare che:
- Il prodotto rechi la marcatura CE
- Il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica
- Il prodotto sia corredato delle informazioni richieste (istruzioni, contatto del fabbricante, DoC UE)
- Il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai rispettivi obblighi
Riclassificazione come fabbricante
Il distributore diventa fabbricante se:
- Immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure
- Apporta una modifica sostanziale al prodotto
Obblighi aggiuntivi
I distributori che vengono a sapere o hanno motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme sono tenuti a informare il fabbricante o l'importatore e a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato.