Distributore

Una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto con elementi digitali sul mercato dell'UE. I distributori hanno obblighi meno gravosi dei fabbricanti, ma devono verificare che il prodotto rechi la marcatura CE e che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai propri obblighi.

Citazioni fonti

Testo normativo

L'articolo 3(19) del Regolamento (UE) 2024/2847 definisce il distributore come:

«qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto con elementi digitali sul mercato dell'Unione».

Obblighi del distributore (Art. 20)

Prima di mettere a disposizione un prodotto, il distributore deve verificare che:

  1. Il prodotto rechi la marcatura CE
  2. Il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica
  3. Il prodotto sia corredato delle informazioni richieste (istruzioni, contatto del fabbricante, DoC UE)
  4. Il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai rispettivi obblighi

Riclassificazione come fabbricante

Il distributore diventa fabbricante se:

  • Immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure
  • Apporta una modifica sostanziale al prodotto

Obblighi aggiuntivi

I distributori che vengono a sapere o hanno motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme sono tenuti a informare il fabbricante o l'importatore e a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato.

Distributore — Hub Conformità CRA