OBL-ART23-01Binding

Conservare registri di tracciabilità della catena di approvvigionamento e fornirli su richiesta

Si applica a
ManufacturerImporterDistributorOpen-source steward
Citazioni fonti
Art. 23(1)Art. 23(2)
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Linguaggio semplice

Ogni impresa nella catena di approvvigionamento del CRA — fabbricante, importatore, distributore e gestore OSS — deve conservare registri che consentano di risalire di un passo verso l'alto e di un passo verso il basso: chi ha fornito a voi e a chi avete fornito. Non è necessario mappare l'intera catena, solo i fornitori e clienti immediati. È necessario poter fornire queste informazioni alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta e conservare i registri per 10 anni a decorrere da ciascuna transazione di fornitura.

Testo giuridico

L'articolo 23(1) del regolamento (UE) 2024/2847 richiede che gli operatori economici, su richiesta, forniscano alle autorità di vigilanza del mercato:

(a) il nome e l'indirizzo di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto con elementi digitali;

(b) ove disponibile, il nome e l'indirizzo di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito un prodotto con elementi digitali.

L'articolo 23(2) fissa il periodo di conservazione:

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni per 10 anni dalla fornitura del prodotto a loro e per 10 anni dalla fornitura del prodotto da parte loro.

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