Conservare registri di tracciabilità della catena di approvvigionamento e fornirli su richiesta
- Si applica a
- ManufacturerImporterDistributorOpen-source steward
- Citazioni fonti
- Art. 23(1)Art. 23(2)
- Classi di prodotto
- DefaultImportant — Class IImportant — Class IICritical
Linguaggio semplice
Ogni impresa nella catena di approvvigionamento del CRA — fabbricante, importatore, distributore e gestore OSS — deve conservare registri che consentano di risalire di un passo verso l'alto e di un passo verso il basso: chi ha fornito a voi e a chi avete fornito. Non è necessario mappare l'intera catena, solo i fornitori e clienti immediati. È necessario poter fornire queste informazioni alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta e conservare i registri per 10 anni a decorrere da ciascuna transazione di fornitura.
Testo giuridico
L'articolo 23(1) del regolamento (UE) 2024/2847 richiede che gli operatori economici, su richiesta, forniscano alle autorità di vigilanza del mercato:
(a) il nome e l'indirizzo di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto con elementi digitali;
(b) ove disponibile, il nome e l'indirizzo di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito un prodotto con elementi digitali.
L'articolo 23(2) fissa il periodo di conservazione:
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni per 10 anni dalla fornitura del prodotto a loro e per 10 anni dalla fornitura del prodotto da parte loro.