OBL-ART21-01Binding

Gli importatori e i distributori che rinominano o modificano sostanzialmente un prodotto assumono tutti gli obblighi del fabbricante

Si applica a
ImporterDistributor
Citazioni fonti
Art. 21Art. 13Art. 14
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Linguaggio semplice

Come importatore o distributore che appone il proprio marchio o logo su un prodotto, o che vi apporta modifiche significative (come modificare il software in modo da incidere sulla sicurezza), si cessa di essere semplicemente importatore o distributore. Il CRA considera ora tale soggetto fabbricante, il che significa che eredita tutti gli obblighi associati: valutazioni dei rischi, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE, segnalazione delle vulnerabilità e altro ancora.

Testo giuridico

L'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/2847 dispone:

Un importatore o distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli articoli 13 e 14 quando:

  • immette sul mercato un prodotto con elementi digitali con il proprio nome o marchio commerciale; oppure
  • apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali già immesso sul mercato.

Scenari che attivano l'obbligo

ScenarioEffetto
L'importatore appone il proprio marchio sul prodottoDiventa fabbricante
Il distributore sostituisce il nome del fabbricante con il proprioDiventa fabbricante
L'importatore modifica il firmware prima della rivendita (impatto sulla sicurezza)Diventa fabbricante
Il distributore consegna il prodotto invariato con marchio originaleRimane distributore
Gli importatori e i distributori che rinominano o modificano sostanzialmente un prodotto assumono tutti gli obblighi del fabbricante — Hub Conformità CRA