OBL-ART21-01Binding
Gli importatori e i distributori che rinominano o modificano sostanzialmente un prodotto assumono tutti gli obblighi del fabbricante
- Si applica a
- ImporterDistributor
- Citazioni fonti
- Art. 21Art. 13Art. 14
- Classi di prodotto
- DefaultImportant — Class IImportant — Class IICritical
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Linguaggio semplice
Come importatore o distributore che appone il proprio marchio o logo su un prodotto, o che vi apporta modifiche significative (come modificare il software in modo da incidere sulla sicurezza), si cessa di essere semplicemente importatore o distributore. Il CRA considera ora tale soggetto fabbricante, il che significa che eredita tutti gli obblighi associati: valutazioni dei rischi, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE, segnalazione delle vulnerabilità e altro ancora.
Testo giuridico
L'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/2847 dispone:
Un importatore o distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli articoli 13 e 14 quando:
- immette sul mercato un prodotto con elementi digitali con il proprio nome o marchio commerciale; oppure
- apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali già immesso sul mercato.
Scenari che attivano l'obbligo
| Scenario | Effetto |
|---|---|
| L'importatore appone il proprio marchio sul prodotto | Diventa fabbricante |
| Il distributore sostituisce il nome del fabbricante con il proprio | Diventa fabbricante |
| L'importatore modifica il firmware prima della rivendita (impatto sulla sicurezza) | Diventa fabbricante |
| Il distributore consegna il prodotto invariato con marchio originale | Rimane distributore |