Chiunque apporti una modifica sostanziale e immetta il prodotto sul mercato diventa fabbricante
- Si applica a
- ManufacturerImporterDistributor
- Citazioni fonti
- Art. 22(1)Art. 22(2)Art. 13Art. 14
- Classi di prodotto
- DefaultImportant — Class IImportant — Class IICritical
Linguaggio semplice
Questa norma si applica a chiunque, al di fuori della normale catena di approvvigionamento, modifichi un prodotto e lo rimetta sul mercato. Se si personalizza un prodotto, lo si integra in un sistema più ampio modificandone le proprietà di sicurezza e poi si commercializza tale sistema, si potrebbe essere considerati «fabbricante» ai sensi del CRA per la parte modificata. Sarebbero allora necessari una nuova valutazione dei rischi, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE e valutazione della conformità per le modifiche apportate.
Testo giuridico
L'articolo 22(1) del regolamento (UE) 2024/2847 dispone:
Una persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, che apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali e lo mette a disposizione sul mercato è considerata fabbricante ai fini del presente regolamento.
L'articolo 22(2) specifica la portata degli obblighi risultanti:
La persona è soggetta agli obblighi degli articoli 13 e 14:
- per la parte del prodotto interessata dalla modifica sostanziale; oppure
- se la modifica sostanziale incide sulla cybersicurezza dell'intero prodotto, per l'intero prodotto.