Marcatura CE

Il marchio visibile che indica che un prodotto con elementi digitali è conforme ai requisiti essenziali di cybersicurezza del CRA, nonché ai requisiti di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'UE applicabile al prodotto. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua confezione prima dell'immissione in commercio.

Citazioni fonti

Testo normativo

L'articolo 28 del Regolamento (UE) 2024/2847 stabilisce le norme relative alla marcatura CE. L'articolo 27 specifica che la marcatura CE è l'unico marchio di conformità che indica che il prodotto è conforme al CRA.

Condizioni preliminari alla marcatura CE

Prima di apporre la marcatura CE, il fabbricante deve:

  1. Completare la valutazione della conformità applicabile (Art. 32–34)
  2. Redigere la documentazione tecnica (Art. 13(11), Allegato VII)
  3. Firmare la Dichiarazione UE di conformità (Art. 28, Allegato V)
  4. Registrarsi nella banca dati dell'UE se il prodotto rientra nelle categorie pertinenti

Apposizione fisica

La marcatura CE deve:

  • Essere visibile, leggibile e indelebile
  • Figurare sul prodotto, sulla confezione o nella documentazione allegata (se non è possibile apporla sul prodotto)
  • Avere un'altezza minima di 5 mm (salvo che le dimensioni del prodotto non lo consentano)

Conseguenze della marcatura CE non corretta

L'uso improprio della marcatura CE può comportare interventi di sorveglianza del mercato e sanzioni (Art. 64).

Marcatura CE — Hub Conformità CRA