Rappresentante autorizzato
Una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto un mandato scritto da un fabbricante stabilito al di fuori dell'UE per agire a suo nome in relazione a determinate attività specificate nel CRA. I fabbricanti non stabiliti nell'UE che immettono prodotti sul mercato dell'UE devono designare un rappresentante autorizzato prima dell'immissione in commercio.
Citazioni fonti
Testo normativo
L'articolo 3(15) del Regolamento (UE) 2024/2847 definisce il rappresentante autorizzato come:
«qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto un mandato scritto da un fabbricante a operare per suo conto in relazione a determinate attività».
Attività del rappresentante autorizzato (Art. 19)
Il rappresentante autorizzato può essere incaricato di:
- Registrare il prodotto nel sistema informativo dell'UE, ove applicabile
- Tenere la DoC UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità
- Fornire informazioni alle autorità di sorveglianza del mercato su richiesta
- Cooperare con le autorità competenti in caso di rischi
Ciò che il rappresentante autorizzato NON fa
A differenza degli importatori, il rappresentante autorizzato non è tenuto a verificare che il prodotto sia conforme al CRA — tale responsabilità resta esclusivamente in capo al fabbricante.
Conseguenze della mancata designazione
Un prodotto di un fabbricante non-UE immesso in commercio senza un rappresentante autorizzato può essere considerato non conforme e soggetto a misure di sorveglianza del mercato.