OBL-ART13-03Binding

Redigere e mantenere la documentazione tecnica (Allegato VII)

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Manufacturer
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Art. 13(3)Art. 13(13)Annex VII
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Linguaggio semplice

È necessario tenere un fascicolo tecnico che dimostri che il prodotto soddisfa i requisiti del CRA. L'Allegato VII elenca esattamente cosa deve contenere — la valutazione del rischio, i documenti di progettazione, le registrazioni dei test e altro ancora. Mantenerlo aggiornato per tutta la vita del prodotto e per almeno dieci anni dopo la vendita della prima unità.

Testo giuridico

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2847 richiede che, prima di immettere sul mercato un prodotto con elementi digitali, i fabbricanti redigano la documentazione tecnica di cui all'Allegato VII.

L'articolo 13, paragrafo 13, richiede che i fabbricanti tengano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto, o per la durata di vita prevista del prodotto, se superiore.

Contenuto richiesto (Allegato VII)

L'Allegato VII specifica che la documentazione tecnica deve includere:

  1. Descrizione generale del prodotto — nome, versione, uso previsto
  2. Documenti di progettazione e sviluppo — architettura, flussi di dati, decisioni progettuali rilevanti per la sicurezza
  3. Valutazione dei rischi di cybersicurezza (cfr. OBL-ART13-02)
  4. Politica di gestione delle vulnerabilità — descrizione del processo
  5. Elenco delle norme di cybersicurezza applicate — o descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali in assenza di norme
  6. Dichiarazione UE di conformità (o relativa bozza)
  7. SBOM — distinta base del software per il prodotto
  8. Registrazioni di test e verifica — prove del rispetto dei requisiti dell'Allegato I

Requisiti fondamentali

  1. Completezza — tutti gli elementi dell'Allegato VII devono essere presenti
  2. Aggiornamento — la documentazione deve essere aggiornata a seguito di modifiche al prodotto
  3. Conservazione decennale — dalla prima immissione sul mercato o dalla durata di vita prevista del prodotto, se superiore
  4. Disponibilità per le autorità — deve essere prodotta su richiesta della vigilanza del mercato

Documentazione che potrebbe essere necessaria

  • Fascicolo tecnico compilato ai sensi dell'Allegato VII
  • Registrazioni di gestione delle modifiche che indicano quando la documentazione è stata aggiornata
  • Cronologia delle versioni di tutti i documenti inclusi
  • SBOM in formato CycloneDX o SPDX
Redigere e mantenere la documentazione tecnica (Allegato VII) — Hub Conformità CRA