Vulnerabilità

Una debolezza in un prodotto con elementi digitali che potrebbe essere potenzialmente sfruttata da un attore di minaccia per violare la sicurezza di tale prodotto o dei sistemi connessi. Il CRA impone numerosi obblighi ai fabbricanti per identificare, correggere e divulgare le vulnerabilità per tutta la durata del periodo di assistenza.

Citazioni fonti

Testo normativo

L'articolo 3(48) del Regolamento (UE) 2024/2847 definisce vulnerabilità come:

«una debolezza, una suscettibilità o un difetto di un prodotto con elementi digitali che può essere sfruttato da una minaccia informatica».

Ciclo di vita delle vulnerabilità ai sensi del CRA

Scoperta → Triage → Correzione → Divulgazione
FaseObbligo del fabbricante
IdentificazioneMonitorare continuamente le vulnerabilità (Allegato I, Parte II, pt. 5)
TriageDescrivere e valutare la gravità, documentare le misure correttive
CorrezioneDistribuire aggiornamenti di sicurezza senza indugio; informare gli utenti
DivulgazioneNotificare all'ENISA le vulnerabilità attivamente sfruttate entro 24 h

Gestione coordinata delle vulnerabilità

Il CRA si basa sulla CVD. I fabbricanti sono incoraggiati a:

  • Stabilire una politica di CVD (Allegato I, Parte II, pt. 5(a))
  • Mantenere un canale di segnalazione sicuro
  • Cooperare con i ricercatori di sicurezza

Conservazione dei dati

Le informazioni sulle vulnerabilità devono essere conservate nella documentazione tecnica per almeno dieci anni dopo la fine del periodo di assistenza.

Vulnerabilità — Hub Conformità CRA