Documentazione tecnica
Un insieme esaustivo di documenti che il fabbricante deve redigere prima di immettere un prodotto in commercio e mantenere per tutta la durata del periodo di assistenza, contenente tutte le informazioni che dimostrano la conformità del prodotto e dei processi del fabbricante ai requisiti essenziali di cybersicurezza dell'Allegato I. L'Allegato VII specifica il contenuto minimo. Deve essere conservata per almeno 10 anni.
Citazioni fonti
Vedi anche
Testo normativo
L'articolo 13(11) del Regolamento (UE) 2024/2847 impone ai fabbricanti di redigere la documentazione tecnica prima dell'immissione in commercio, conformemente all'Allegato VII. L'articolo 28 richiede che i fabbricanti la conservino per almeno dieci anni (o per la durata del periodo di assistenza se superiore).
Contenuto minimo (Allegato VII)
| Sezione | Esempi di elementi |
|---|---|
| Descrizione generale del prodotto | Architettura, componenti, funzioni previste |
| Progettazione e sviluppo | Progettazione della sicurezza, processi SDL |
| Valutazione del rischio | Analisi dei rischi di cybersicurezza |
| Norme e specifiche comuni | Norme armonizzate applicate |
| Rapporto di valutazione della conformità | Risultati dei test; conclusioni dell'organismo notificato, se del caso |
| DoC UE | Copia della DoC firmata |
| SBOM | Elenco di componenti e dipendenze |
Accesso alla documentazione tecnica
La documentazione tecnica non è resa pubblica. È destinata esclusivamente a:
- Le autorità nazionali di sorveglianza del mercato
- Gli organismi notificati (nell'ambito di una valutazione della conformità)