Documentazione tecnica

Un insieme esaustivo di documenti che il fabbricante deve redigere prima di immettere un prodotto in commercio e mantenere per tutta la durata del periodo di assistenza, contenente tutte le informazioni che dimostrano la conformità del prodotto e dei processi del fabbricante ai requisiti essenziali di cybersicurezza dell'Allegato I. L'Allegato VII specifica il contenuto minimo. Deve essere conservata per almeno 10 anni.

Citazioni fonti

Testo normativo

L'articolo 13(11) del Regolamento (UE) 2024/2847 impone ai fabbricanti di redigere la documentazione tecnica prima dell'immissione in commercio, conformemente all'Allegato VII. L'articolo 28 richiede che i fabbricanti la conservino per almeno dieci anni (o per la durata del periodo di assistenza se superiore).

Contenuto minimo (Allegato VII)

SezioneEsempi di elementi
Descrizione generale del prodottoArchitettura, componenti, funzioni previste
Progettazione e sviluppoProgettazione della sicurezza, processi SDL
Valutazione del rischioAnalisi dei rischi di cybersicurezza
Norme e specifiche comuniNorme armonizzate applicate
Rapporto di valutazione della conformitàRisultati dei test; conclusioni dell'organismo notificato, se del caso
DoC UECopia della DoC firmata
SBOMElenco di componenti e dipendenze

Accesso alla documentazione tecnica

La documentazione tecnica non è resa pubblica. È destinata esclusivamente a:

  • Le autorità nazionali di sorveglianza del mercato
  • Gli organismi notificati (nell'ambito di una valutazione della conformità)
Documentazione tecnica — Hub Conformità CRA