RuoloArt. 3(17)

Importatore

Un importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un prodotto con elementi digitali recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione.

Fatti chiave

  • Deve verificare che il produttore abbia eseguito la valutazione della conformità
  • Deve assicurarsi che la documentazione tecnica sia disponibile per 10 anni
  • Non può immettere sul mercato prodotti non conformi
  • Deve adottare misure correttive se un prodotto presenta un rischio
  • Obbligo chiave di due diligence all'art. 19

Scadenze principali

1

11 dicembre 2024 — Il CRA entra in vigore

Il regolamento è giuridicamente in vigore. I prodotti immessi sul mercato a partire da questa data devono essere conformi al CRA una volta raggiunte le date di applicazione.

11 settembre 2026 — Si applicano gli obblighi di segnalazione delle vulnerabilità

La segnalazione di vulnerabilità e incidenti all'ENISA ai sensi dell'art. 14 diventa obbligatoria. Questa è la prima scadenza definitiva. I produttori devono avere i propri processi di segnalazione operativi prima di questa data.

3

11 giugno 2027 — Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità.

4

11 dicembre 2027 — Si applica il regolamento completo

Tutti i requisiti del CRA si applicano a tutti i prodotti nel suo ambito. Nessun nuovo prodotto non conforme può essere immesso sul mercato dell'UE.

Obblighi (10)

OBL-ART19-01Binding

Verificare la conformità del prodotto prima dell'immissione sul mercato UE

Prima di immettere sul mercato UE un prodotto con elementi digitali, gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e reso disponibile la dichiarazione UE di conformità o la dichiarazione di prestazione.

Art. 19(1)
Importer
OBL-ART19-02Binding

Non immettere sul mercato prodotti non conformi

Qualora un importatore ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto con elementi digitali non sia conforme ai requisiti essenziali di cybersicurezza, l'importatore non deve immettere il prodotto sul mercato fino al raggiungimento della conformità.

Art. 19(2)
Importer
OBL-ART19-03Binding

Etichettare i prodotti con i dati di contatto dell'importatore

Gli importatori devono indicare il proprio nome, la ragione sociale o il marchio registrato, l'indirizzo postale e, ove disponibile, il sito web o l'indirizzo e-mail sul prodotto stesso, sull'imballaggio o in un documento allegato al prodotto.

Art. 19(3)
Importer
OBL-ART19-04Binding

Garantire condizioni sicure di stoccaggio e trasporto

Fintanto che un prodotto con elementi digitali è sotto la responsabilità dell'importatore, quest'ultimo deve garantire che le condizioni di stoccaggio e trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti essenziali di cybersicurezza.

Art. 19(4)
Importer
OBL-ART19-05Binding

Adottare misure correttive e segnalare i rischi significativi di cybersicurezza

Se un importatore viene a conoscenza che un prodotto immesso sul mercato non è conforme, deve adottare immediatamente misure correttive — inclusi il ritiro o il richiamo se necessario. Laddove il prodotto presenti un rischio significativo di cybersicurezza, l'importatore deve immediatamente notificare la pertinente autorità nazionale competente.

Art. 19(5)
Importer
OBL-ART19-06Binding

Conservare la documentazione per 10 anni

Gli importatori devono conservare una copia della dichiarazione UE di conformità o della dichiarazione di prestazione per 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

Art. 19(6)
Importer
OBL-ART19-07Binding

Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato

Su richiesta motivata di un'autorità competente, gli importatori devono fornire tutte le informazioni e la documentazione — in forma cartacea o elettronica — necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto con elementi digitali. Devono inoltre cooperare a qualsiasi azione correttiva richiesta.

Art. 19(7)
Importer
OBL-ART22-01Binding

Chiunque apporti una modifica sostanziale e immetta il prodotto sul mercato diventa fabbricante

Qualsiasi persona fisica o giuridica — diversa dal fabbricante, importatore o distributore originali — che apporti una modifica sostanziale a un prodotto e lo metta a disposizione sul mercato è considerata fabbricante. Tale persona è quindi soggetta agli articoli 13 e 14, per la parte del prodotto interessata dalla modifica o, se la modifica incide sulla cybersicurezza dell'intero prodotto, per il prodotto nella sua totalità.

Art. 22(1)Art. 22(2)Art. 13+1 more
ManufacturerImporterDistributor
OBL-ART23-01Binding

Conservare registri di tracciabilità della catena di approvvigionamento e fornirli su richiesta

Tutti gli operatori economici devono essere in grado, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, di identificare (a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto e (b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito un prodotto. I registri devono essere conservati per 10 anni a decorrere da ciascuna transazione.

Art. 23(1)Art. 23(2)
ManufacturerImporterDistributorOpen-source steward

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