OBL-ART31-01Binding

Redigere e mantenere la documentazione tecnica contenente tutti gli elementi dell'Allegato VII

Si applica a
Manufacturer
Citazioni fonti
Art. 31Art. 13(12)Art. 13(13)Annex VII
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Linguaggio semplice

La documentazione tecnica è il fascicolo delle prove: la raccolta di documenti che mostra a regolatori e auditor esattamente come il prodotto soddisfa tutti i requisiti CRA. Va predisposta prima del lancio, mantenuta aggiornata durante tutto il periodo di assistenza e conservata per almeno 10 anni. Deve includere descrizione del prodotto, valutazione dei rischi, rapporti di prova, copia della DoC UE, dettagli su come è stato determinato il periodo di assistenza e gli elenchi delle norme applicate.

Testo giuridico

Articolo 31(1) del regolamento (UE) 2024/2847:

La documentazione tecnica contiene tutti i dati o elementi pertinenti sui mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il prodotto con elementi digitali e i processi predisposti siano conformi ai requisiti essenziali di cybersicurezza dell'Allegato I. Contiene almeno gli elementi di cui all'Allegato VII.

Articolo 31(2):

La documentazione tecnica è redatta prima dell'immissione sul mercato del prodotto ed è continuamente aggiornata, ove appropriato, almeno durante il periodo di assistenza.

Contenuto richiesto — Allegato VII

N.Elemento
1Descrizione generale del prodotto, finalità e ambiente software
2Documentazione di progettazione e sviluppo, componenti e SBOM
3Informazioni sulla sicurezza del prodotto, configurazioni predefinite sicure
4Valutazione dei rischi di cybersicurezza
5Vulnerabilità note e affrontate
6Norme e specifiche comuni applicate
7Copia della dichiarazione UE di conformità
8Documentazione dei processi di gestione delle vulnerabilità dopo l'immissione sul mercato
9Versioni del software
Redigere e mantenere la documentazione tecnica contenente tutti gli elementi dell'Allegato VII — Hub Conformità CRA