Garantire condizioni sicure di stoccaggio e trasporto
- Si applica a
- Distributor
- Citazioni fonti
- Art. 20(3)
- Classi di prodotto
- DefaultImportant — Class IImportant — Class IICritical
Linguaggio semplice
Mentre i prodotti si trovano nel magazzino, nella rete di distribuzione o sono in transito verso i clienti, il distributore è responsabile del mantenimento di condizioni di stoccaggio e trasporto che non li compromettano. Ciò è particolarmente rilevante per i prodotti con caratteristiche di sicurezza hardware antimanomissione, ma si applica in senso lato al mantenimento dell'integrità fisica lungo tutta la catena di distribuzione.
Testo giuridico
L'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2847 prevede che i distributori garantiscano che, mentre un prodotto con elementi digitali è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti essenziali di cybersicurezza di cui all'Allegato I o a qualsiasi altro requisito applicabile del presente regolamento.
Requisiti fondamentali
- Stoccaggio appropriato — condizioni ambientali (temperatura, umidità, sicurezza fisica) adatte al tipo di prodotto
- Trasporto sicuro — procedure di imballaggio e logistica che mantengono l'integrità fisica e di cybersicurezza
- Prove antimanomissione — preservare le marcature antimanomissione applicate dal fabbricante
- Limite di responsabilità — l'obbligo si applica mentre il prodotto è sotto la custodia del distributore, dalla ricezione alla consegna
Documentazione che potrebbe essere necessaria
- Politica delle condizioni di magazzino e stoccaggio
- Procedure di logistica e movimentazione per il trasporto
- Registrazioni delle ispezioni in entrata e in uscita