Norma armonizzata
Una norma tecnica adottata da un organismo europeo di normalizzazione (CEN, CENELEC o ETSI) sulla base di una richiesta della Commissione europea, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE. L'applicazione di norme armonizzate che coprono i requisiti dell'Allegato I genera la presunzione di conformità a tali requisiti.
Citazioni fonti
Testo normativo
L'articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/2847 stabilisce che i prodotti conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE si presumono conformi ai requisiti essenziali coperti da tali norme.
Presunzione di conformità
La presunzione di conformità non è una conformità automatica — è una presunzione confutabile. Nella pratica, tuttavia:
- I fabbricanti che applicano norme armonizzate pertinenti non devono dimostrare la conformità con altri mezzi per i requisiti coperti
- Se l'autorità di sorveglianza del mercato contesta la conformità, l'onere della prova per confutare la presunzione grava su di essa
Situazione attuale (2025)
La Commissione ha pubblicato richieste di normalizzazione agli organismi europei. Si prevede che le prime norme armonizzate del CRA siano disponibili prima della data di piena applicazione dell'11 dicembre 2027.
Nel frattempo, i fabbricanti possono:
- Utilizzare le specifiche tecniche comuni (STC) pubblicate dalla Commissione come alternativa, oppure
- Fare affidamento su norme esistenti (ad es. IEC 62443, ISO/IEC 27001) per dimostrare la conformità, sebbene senza generare presunzione formale